venerdì 10 giugno 2016

ARTE DEI CALZOLAI


L'Arte dei Calzolai, o Calzaiuoli, era una delle Arti Minori delle corporazioni di arti e mestieri di Firenze.
Questa corporazione si costituì nel 1273 e dal 1288 chiesero e ottennero di usare come proprio gonfalone la pezza gagliarda a strisce bianche e nere, già usata come vessillo di alcuni gruppi di fanti nella battaglia di Montaperti del 1260;
Per l'elevato numero di iscritti ( secondo alcune fonti arrivavano fino a 4500) l'Arte dei CalzolaI venne temporaneamente ammessa tra le Arti Maggiori.
Le norme che regolamentavano l'attività degli iscritti erano piuttosto severe e questo per tutelare il loro interesse e il prestigio dell'arte
.La corporazione era retta da 6 consoli ed un cospicuo numero di consiglieri scelti in base ad un regolamento molto rigido che escludeva dalle cariche coloro che erano in arretrato con il pagamento delle tasse, chi deteneva già un'altra carica importante, gli analfabeti, i non fiorentini di nascita, i figli illegittimi e chi non godeva dei diritti elettorali in base alle disposizioni del Comune.

Il periodo di apprendistato di un calzolaio durava tre anni; il rapporto tra maestri e discepoli era regolato da un apposito contratto stipulato dal notaio dell'Arte. Ogni nuovo calzolaio poteva aprire la nuova bottega in proprio, a patto che questa si trovasse a non meno di 1000 braccia (circa 600 metri) da quella del maestro
L'ammissione all'Arte poteva avvenire anche per mezzo di un matrimonio, l'accettazione di un genero entrava nella corporazione di diritto e se questo era già impiegato come garzone o apprendista nella bottega del suocero, veniva esentato dal pagamento della tassa d'iscrizione, così come avveniva per i figli dei maestri, purché nati a Firenze.

Oltre al suo funzionamento interno, gli statuti contenevano le disposizioni relative all'esercizio dell'attività, con particolare attenzione verso le materie prime impiegate durante la produzione:
1)la corporazione stabiliva la qualità del cuoio da usare per i vari tipi di calzature ed era vietato vendere articoli confezionati con cuoio di qualità diversa da quella prevista o "mescolare" diverse qualità di cuoiame;
2 )I calzolai potevano usare solo il cuoio conciato per almeno 8 mesi e perfettamente asciutto;
3 )Era vietato il baratto e lavorare in luoghi nascosti al pubblico;
4 )Gli esercenti dovevano evitare di sporcare le vie cittadine con i liquami e gli scarti delle loro lavorazioni;
5) le botteghe dei calzolai dovevano restare aperte la domenica mattina per consentire a chi era occupato durante la settimana di andare a ordinare o acquistare le calzature, ma solo fino al suono delle campane che annunciavano la messa solenne.

Nel Cinquecento Cosimo I de' Medici ordinò di incorporare l'Arte dei Calzolai con quella dei Galigai e Correggiai, creando l'Università dei Maestri di Cuoiame; nel 1561 anche l'Arte Maggiore dei Vaiai e Pellicciai venne accorpata a questa università, che cambiò il suo nome in Maestri Vaiai e Cuoiai e mantenne questa denominazione fino al 1770, quando il granduca Pietro Lepoldo di Lorena soppresse tutte le antiche corporazioni e istituì la Camera di Commercio.

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